Da tempo si dà per scontato che le batterie da abbinare al fotovoltaico godano dell’incentivo della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
È così in Italia si stanno installando impianti fotovoltaici in scambio sul posto dotati di sistema di accumulo, beneficando della detrazione del 50% sulla spesa Irpef. Finora però non c’era mai stata una conferma esplicita da parte dell’Agenzia delle Entrate che chiarisse quando e in base a quali norme i sistemi di storage avrebbero diritto allo sgravio.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i sistemi di accumulo godano della detrazione fiscale del 50% in quanto parte di un intervento di risparmio energetico. Dunque, hanno diritto all’incentivo, ma solo se installati contestualmente o successivamente ad un impianto a rinnovabili di piccola taglia, quale un sistema fotovoltaico.
La risoluzione 22/E
Con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 (allegato in basso, ndr) è stato chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica rientra tra gli interventi agevolabili di cui alla lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, sempre che si tratti di un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kW e posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.
È stato chiarito, altresì, che le tariffe incentivanti non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali e che il meccanismo dello scambio sul posto, al pari del ritiro dedicato, è, invece, cumulabile con la detrazione fiscale di cui alla predetta lettera h). Quando c’era il Conto Energia, infatti, un impianto fotovoltaico non poteva cumulare detrazione e tariffa incentivante e per questo lo sgravio fiscale è diventato popolare solo dopo la fine della feed in tariff (tariffa omnicomprensiva) italiana.
Sistemi di accumulo e detrazione fiscale
Venendo allo storage, l’Agenzia delle Entrate premette che i sistemi di accumulo avrebbero la funzione di immagazzinare l’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico e di rilasciarla nei momenti in cui l’impianto fotovoltaico non riesce a sopperire alle esigenze dell’abitazione (ad esempio, durante la notte oppure nei casi in cui il consumo è maggiore rispetto alla produzione da fotovoltaico), consentendo di aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico, con benefici di tipo economico (si eviterebbe il riacquisto dalla rete di energia precedentemente venduta) ed energetico (si ridurrebbero le dispersioni collegate alla trasmissione di energia).
Con riferimento a tale ultimo aspetto (conseguimento di risparmio energetico – indispensabile per ricondurre l’intervento all’ambito applicativo della lettera h dell’art. 16-bis del TUIR) – continua il chiarimento delle Entrate – è stato acquisito l’avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il quale l’installazione del predetto sistema di accumulo non può ritenersi di per sé un intervento finalizzato al conseguimento di un risparmio energetico. La riconducibilità del suddetto intervento alla citata lettera h sarebbe, tuttavia, consentita nel caso in cui l’acquisto del sistema di accumulo sia contestuale o successivo a quello dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’’impianto fotovoltaico, in grado di migliorarne le potenzialità.
In ogni caso, il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96.000 €) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo. Se l’acquisto del sistema di accumulo è effettuato in un periodo di imposta successivo a quello di acquisto dell’impianto fotovoltaico, ai fini del raggiungimento del suddetto limite di spesa, occorrerà tener conto delle spese precedentemente sostenute per l’impianto fotovoltaico.
Su una casistica particolare la risposta dataci dall’Agenzia non è però chiarissima: quella in cui si va ad aggiungere un sistema di accumulo ad impianto fotovoltaico esistente che gode degli incentivi del Conto Energia (cosa che il GSE permette, ad esclusione del I CE, e ha regolato di recente, vedi allegato in basso).
Nell’attesa di un ulteriore chiarimento, che peraltro abbiamo chiesto, possiamo dare una nostra interpretazione basata su quanto scritto in merito dall’Agenzia e da quanto si sta verificando sul mercato: anche i sistemi di accumulo installati in abbinamento ad impianti fotovoltaici in Conto Energia possono usufruire della detrazione fiscale, senza perdere gli incentivi del CE. Qualche dubbio si potrebbe avere solo se l’installazione delle batterie comportasse la sostituzione di parti dell’impianto fotovoltaico incentivato, quali l’inverter.
Come ricordava l’Agenzia, infatti, le tariffe incentivanti del Conto Energia non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali. Sostituendo l’inverter originario con un sistema d’accumulo si potrebbe considerare che la componente in questione gode di una doppia incentivazione, e la cosa non è permessa.
Aspettando un secondo chiarimento, gli operatori ascoltati ci confermano la nostra interpretazione: installando sistemi di accumulo a valle di un impianto in conto energia finora le detrazioni sono state sempre concesse, mentre in diversi casi, quando per installare lo storage si doveva sostituire l’inverter, si è rinunciato a chiedere la detrazione sul nuovo inverter, ci spiega Vincenzo Ferreri country manager Italia di Sonnen.
Un’esperienza cui fa eco quanto ci riferisce Marco Pigni (Advisor regulatory affairs di FIAMM): “se installando la batteria a valle dell’impianto la detrazione è sicura, sostituendo componenti dell’impianto fotovoltaico potrebbe essere in dubbio, nonostante alcune interpretazioni sostengono che il diritto all’incentivo dovrebbe rimanere”.
La risoluzione Agenzia delle Entrate 22/E del 2 aprile 2013 su fotovoltaico e detrazioni (pdf)
Le regole tecniche aggiornate GSE sui sistemi d’accumulo in impianti incentivati (pdf)
La guida aggiornata al 2016 alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni
Fonte: www.qualenergia.it